Dal WebVarie

Da Gennaio 2026 obbligatoria la formazione per operatori, proprietari e detentori di animali esotici e selvatici.

Chiunque detenga o lavori con animali esotici e selvatici, sarà obbligato dal 1° gennaio 2026 a frequentare un corso di formazione specifico che permetta di consentire a tutto il settore PET, di acquisire conoscenze e competenze adeguate sugli animali allevati detenuti e trasportati.

Lo scopo del provvedimento è dare un passo significativo verso una gestione più consapevole e responsabile degli animali esotici e selvatici nel territorio italiano. Aspetto che, se fatto bene, può migliorare la conoscenza e le competenze di chi interagisce con queste specie, al fine di garantire il loro benessere, la sicurezza degli operatori e la prevenzione di potenziali rischi sanitari e ambientali che non vanno mai sottovalutati!

Potrebbe divenire un deterrente per negozianti di vecchio stampo, poco informati e mal consiglieri! Una formazione adeguata darebbe anche maggiore risalto a negozianti specializzati e non solo… in tutti i settori. Il rovescio della medaglia potrebbe essere quello di abbandono di alcuni settori per una situazione iniziale di vendite che potrebbero essere scarse o troppo “macchinose” a livello economico e burocratico.

Il Decreto del 3 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio definisce così l’inizio di quella che definirei di una serie di normative e regolamenti che negli anni si susseguiranno per permettere ai veri appassionati di allevare e detenere animali esotici e probabilmente difficoltoso l’inserimento dei neofiti o di quelli che potremmo definire i “curiosi” quelle persone che si avvicinano “giusto per” e potrebbero in primis far danni! Già la semplice “registrazione delle tartarughe di terra e di acqua ha creato fenomeni di abbandono in natura di non poco conto e con quello che ne consegue!

Questo  “manuale operativo” di formazione è destinato a “operatori e trasportatori”, “proprietari” e “detentori” digli animali da compagnia come definiti nella Legge 84/173 parte B per i seguenti animali:

  • Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea)
  • Animali acquatici ornamentali;
  • Anfibi;
  • Rettili;
  • Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae);
  • Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Da una prima osservazione prettamente acquariofila “non è incluso” l’obbligo formativo per chi detiene e vende caridine e neocaridine (Subphylum Crustacea). Sottolineerei che alcuni gamberi di fiume (es. Procambarus sp. Cambarellus sp. facente parte dello stesso Subphylum), Sarebbe stato proprio opportuno che fosse inclusa la formazione dei possessori, soprattutto negli aspetti che riguardano i danni ambientali che potrebbero procurare!

Il “manuale” prevede:

  • Un corso minimo di formazione (FAD o in presenza) 8 ore per proprietari” e detentori di animali esotici
  • Un corso di formazione (FAD o in presenza) di 24 ore “operatori e trasportatori” di specie animali esotiche

Di seguito un estratto con i principali contenuti che dovranno avere i corsi di formazione che ricordo potranno essere eseguiti on-line o in presenza ma dovranno contenere informazioni specifiche e non generiche sulle specie “acquistate” o “allevate”. Ciò significa che la formazione deve porsi su una maggiore attenzione a non generalizzare ma a conoscere bene cosa abbiamo in negozio e in casa.

 MANUALE OPERATIVO ALLA FORMAZIONE 

(art. 9, decreto legislativo n. 135/2022)
1. Programmi formativi.
1. I programmi formativi di cui al presente manuale operativo
sono finalizzati ad assicurare che i proprietari e gli operatori
acquisiscano conoscenze e competenze adeguate in materia di:
a) normativa vigente, inclusa quella riferita alla
conservazione della biodiversita', alla detenzione e scambio della
fauna selvatica ed esotica, alla sicurezza degli operatori, all'uso
del farmaco nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 dicembre 2023, n. 218;
b) oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli
animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza
passiva, di notifica e di comunicazione;
c) principali malattie elencate degli animali, comprese quelle
trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione;
d) principi di biosicurezza e sicurezza degli operatori;
e) gestione degli animali, buone prassi di allevamento,
manipolazione e trasporto;
f) principi di benessere animale e interazione tra sanita'
animale, benessere animale e salute umana;
g) uso del farmaco e principi di farmaco-resistenza;
h) specifiche di mantenimento e benessere per taxa (tassonomia)
e/o requisiti strutturali per tipo di stabilimento.
i) elementi sul sistema di identificazione e registrazione
degli operatori e degli stabilimenti
l) «principi di etologia delle diverse specie detenute».
Per ciascun progetto formativo devono essere descritti la
tipologia, la modalita' di erogazione (in presenza e/o in modalita'
FAD), i contenuti, le metodologie didattiche, il monte ore ed i
curricula dei docenti. Le regioni e le province autonome competenti,
verificata la conformita' dei programmi formativi alle disposizioni
del presente decreto li validano sulla piattaforma informativa
nazionale dedicata. Qualora un programma di formazione sia
organizzato in modalita' FAD oppure in piu' sedi collocate in diverse
regioni o province autonome la validazione e' effettuata da tutte le
regioni e le province autonome coinvolte.

La formazione e la partecipazione ai corsi è a carico dei soggetti destinatari e potrebbe divenire un ulteriore deterrente per il neofita che si avvicina per la prima volta a questa passione. Speriamo che questa legge non influisca negativamente sui mercati auspicando un’opportunità positiva di avvicinarsi a questo splendido mondo non solo legato al semplice laghetto o acquario ma anche all’infinità di conoscenze saranno acquisite nel tempo! Non sono presenti tempistiche ed eventuali voci sanzionatorie  specifiche che riguardano il possesso del corso o la mancata formazione di “operatori e trasportatori”, “proprietari” e “detentori”. Probabilmente saranno incluse nelle successive integrazioni.

N.B.

“Operatori”, “proprietari” e “detentori” di Cani (Canis lupus familiaris)
Gatti (Felis silvestris catus) e Furetti (Mustela putorius furo) sono esenti da questi corsi di formazione

Maggiori info:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-26&atto.codiceRedazionale=25A03028&elenco30giorni=false

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